La contraffazione nei ricambi auto non ha ancora dimensioni dilaganti,
ma è molto pericolosa. In questo campo è doveroso distinguere tra
diverse aree di problemi:
• Ricambi contraffatti: è il caso di pastiglie e dischi freno marcati
Brembo, prodotti in area asiatica; lubrificante minerale addittivato
presentato nelle confezioni con il marchio Mobil 1 o Shell prodotto da
raffinerie anche di grandi dimensioni, venduto in fusti da 10 galloni (~
45 litri) per usi industriali, e trasformato in lattine o manichette da
4,5 litri, con i marchi suddetti, da “imbottigliatori”. Acquisire i
marchi e riprodurli, con l’aiuto di tipografie compiacenti è gioco da
ragazzi.
• Ricambi spacciati per “qualità conforme”, come definita dal
Regolamento Europeo 1400/2002 (Direttiva Monti), e ripresa dal
Regolamento Europeo 461/2010, cioè “ricambi non della Casa o del
fornitore di primo equipaggiamento, ma rispondenti alle specifiche
costruttive e funzionali del Costruttore”; secondo questi Regolamenti
l’utilizzo di questo tipo di ricambi non pregiudica la Garanzia e del
lubrificante è da considerarsi un ricambio a tutti gli effetti.
• Compatibili: sono ricambi compatibili che possono essere montati
senza modifiche all’auto, ma le cui caratteristiche non è detto che
siano quelle prescritte; nel gergo corrente tale tipologia è definita
“ricambio commerciale”, ed è particolarmente diffusa nei filtri (olio,
aria) e nella carrozzeria. Un fenomeno emergente è quello dei
turbocompressori, organi particolarmente delicati e costosi, del costo,
come ricambio, tra i € 600 E € 1.500, la cui produzione, cosiddetta OEM,
è generalmente affidata a industrie operanti in Cina, che in spregio ai
vincoli contrattuali non esitano a offrire turbine compatibili, con
marchio diverso, intercambiabili con le originali ad una frazione del
prezzo (tra $ 100 e $ 200). Quello che non si sa, è ovviamente quanto
siano paragonabili con le originali, sottoposte a severi controlli di
qualità, in termini di affidabilità, tenendo conto della sollecitazione
estrema cui sono sottoposte in esercizio (160.000 giri/minuto,
temperatura 800°C).
• Di recupero, revisionati o rettificati: provengono dal processo di
demolizione di autoveicoli o dalla lavorazione di componenti recuperati
da riparazioni precedenti, che potrebbero essere, in origine di una
qualsiasi delle tre categorie suddette, ma in sostanza “Usati”, sia pure
con diversi livelli di affidabilità e quindi di vita residua. In questa
categoria abbondano componenti critici per la sicurezza, come pompa
del servofreno, dei freni, dell’acqua, del carburante e simili.
La chiave del possibile inganno al consumatore è nelle mani
dell’officina, che si procura i ricambi come meglio crede e può
dichiarare al cliente quello che crede, perché le possibilità di
controllo puntuale sono oggi pressoché zero.
Le turbine “compatibili” sopra descritte sono largamente usate
nell’applicazione della Garanzia convenzionale per veicoli usati, dove,
grazie alla nota di chiarimento al D.Lgs. 24 dell’allora Ministro
Bersani, basta un orizzonte di durata di mediamente di 6 mesi, per
terminare il periodo di garanzia, dopo di che liberi tutti.
La chiave del contrasto al fenomeno nella sua interezza è
l’etichettatura del ricambio, di qualsiasi specie esso sia con
indicazioni inequivocabili sulla sua identificazione rispetto al codice
originale della casa, mediante etichetta autoadesiva, con codice a
barre, da incollare sulla fattura per evidenza anche ai fini della
garanzia legale.
I ricambi provenienti da rettifica o demolizione, comunque utilizzati
per il “trapianto”) dovrebbero sempre riportare l’indicazione di:
• Numero di codice originale
• Data di revisione / rettifica
• Firma del responsabile tecnico dell’ente di rettifica
• Numero di telaio dell’auto di provenienza (donatrice).
Per i pneumatici l’etichetta oltre ai dati già noti come categoria di
caratteristiche, dovrebbe riportare anche l’identificazione del
pneumatico, riportando:
• Numero di lotto, settimana e anno di produzione (il Dot).
• Marca
• Tipo (invernale, M+S, ecc).
Il preventivo del’officina dovrebbe, anche per rispettare il Codice del
Consumo, obbligatoriamente riportare analiticamente la tipologia di
ricambio su cui si basa l’offerta e le conseguenze della scelta indicata
in termini di aspettativa di durata (MTBF) del ricambio installato.
Fonte: www.consumatori.it
Autore: Raffaele Caracciolo
Data: 12 novembre 2012
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