martedì 26 giugno 2012

ABUSO DELLE VENDITE - Telemarketing, una vera emergenza sociale

Le Associazioni dei consumatori chiedono con fermezza al Presidente del Consiglio dei Ministri l’immediato recepimento della Direttiva Comunitaria n. 83/11 in materia di contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, che costituisce una base indispensabile per arginare il dilagante fenomeno della vendita di beni e servizi non richiesti oppure difformi da quanto inizialmente proposto.

Da sempre, a seguito degli elevatissimi reclami pervenuti, le Associazioni dei consumatori denunciano tali pratiche scorrette che, il più delle volte, si rivelano vere e proprie trappole per i consumatori dalle quali risulta difficile uscire se non con ingenti esborsi di denaro e che, purtroppo, anche il Registro delle Opposizioni non riesce a ridurre a causa di una normativa incompleta che ne determina l’inefficienza.

Aspettare l’ultima data utile prevista per il recepimento della Direttiva, ovvero il lontano dicembre 2013, sarebbe deleterio, perché si permetterebbe di protrarre la pericolosa tendenza, già in atto da parte delle singole Autorità Indipendenti, di approvare discipline differenziate per ciascun settore produttivo, di fatto riducendo le garanzie per i consumatori previste dal Codice del consumo e ritardando, ingiustificatamente, le maggiori tutele previste dalla Direttiva europea.

Le Associazioni dei consumatori rimangono favorevoli ad uno sviluppo dinamico del mercato e della concorrenza reso possibile dalle nuove tecnologie digitali, ma rivendicano contestualmente regole certe e ben comunicate, come peraltro è richiesto dall’Agenda Digitale. In tal senso il recepimento delle disposizioni della Direttiva 83/2011 inerenti l'informativa precontrattuale soprattutto su tempi di consegna, costi accessori, diritto di recesso, costi supplementari, garanzie post vendita, eventuali esclusioni, avrebbe il pregio di riportare, anche nell’ambito della società dell’informazione, garanzie e tutele adeguate per i consumatori che ne rafforzerebbero la fiducia.

Nei prossimi giorni partiranno una serie di nuove iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche, che hanno un'incidenza concreta sulla vita quotidiana dei cittadini ed in particolare degli anziani e dei soggetti più deboli, sottoposti ad esborsi ingiustificati ed al pericolo di interruzione delle forniture.


Fonte: www.consumatori.it

martedì 12 giugno 2012

IMU: istruzioni per l'uso

Si avvicina la scadenza della prima rata dell’ IMU, l’ imposta municipale unica, che sta creando così tanti disagi ai contribuenti italiani, sia perché, in tempi di crisi, si tratta di un’autentica “stangata”, sia perché, nonostante il 18 giugno, termine ultimo per il versamento, si avvicini inesorabile, ancora non tutti hanno le idee chiare su come calcolare l’imposta ed effettuare il pagamento. La nostra Unione accorre in soccorso dei consumatori mettendo a disposizione, di seguito, un pratico vademecum sull’IMU.  

IMU: quali sono le analogie con l’ICI e come si calcola? Entrambe partono dalla rendita catastale e richiedono che il valore della casa venga aumentato del 5% e moltiplicato per un coefficiente fisso (100 per l’ICI, 160 per l’IMU). La rendita si può ricavare da una visura catastale, dal rogito dell’abitazione o consultando l’ultima dichiarazione dei redditi. Le due imposte, tuttavia, presentano notevoli differenze: la più eclatante è che, mentre l’ICI prevedeva un ampio spettro di agevolazioni, l’IMU riserva un trattamento di favore solo all’abitazione in cui il contribuente ha residenza e domicilio abituale.

Come si calcola l’imponibile? Occorre aspettare la delibera del Comune in cui si trova l’immobile. Inoltre, bisogna tenere presente che il Governo si riserva il diritto, una volta incassato l’acconto della prima rata, di rivedere i margini di oscillazione entro cui i Comuni possono fissare le aliquote.

Quali sono le aliquote applicabili? Se l’immobile è l’abitazione principale, il Comune potrà applicare un’aliquota compresa tra lo 0,2 e lo 0,6%; l’aliquota standard è lo 0,4%. Dall’importo così ottenuto bisogna detrarre 200 euro e 50 euro per ogni figlio con meno di 26 anni. E’ possibile detrarre fino a 600 euro. Per le abitazioni secondarie (seconde case e immobili non residenziali) l’aliquota standard è lo 0,76%.

Cosa si intende per abitazione principale? Si tratta dell’ appartamento dove risiede il nucleo familiare. Questo comporta che, se due coniugi hanno ognuno un appartamento intestato nello stesso comune ma la residenza in uno solo, non potranno usufruire di agevolazioni nel caso di trasferimento di residenza perché il nucleo familiare (moglie e figli) sono residenti nel primo appartamento.

Come si può pagare l’acconto? Sulla base delle aliquote standard; a dicembre ci sarà il saldo sulla base delle aliquote reali. Per l’abitazione principale, è possibile pagare in tre rate: la terza a saldo. La prima va versata entro il 18 giugno (non ci saranno deroghe!); la seconda entro il 17 settembre. E’ importante sottolineare che le rate di acconto vanno pagate esclusivamente tramite modulo F24.

Ci sono limiti di reddito per le detrazioni per i figli? No, i requisiti necessari sono due: i figli devono avere meno di 26 anni e avere la stessa residenza dei genitori. Che succede se l’abitazione è in uso a un figlio? Si paga come se fosse una seconda casa.

Ci sono agevolazioni per gli Immobili affittati e i non residenziali? Sugli immobili locati a canone libero i comuni possono scendere fino allo 0,4%, ma è difficile che si verifichi questa possibilità perché lo 0,4% va comunque allo Stato. Sulle case locate a canone concordato, le amministrazioni possono prevedere agevolazioni senza dover pagare nulla allo Stato. Sugli immobili posseduti da persone giuridiche è possibile scendere fino allo 0,4% (in quanto le società non pagano l'Irpef ma l'Ires, che non viene assorbita dall'IMU).

Come si calcolano i box e le pertinenze? Se c’è un solo box pertinenziale a un appartamento considerato abitazione principale avrà il medesimo trattamento; niente agevolazioni invece per i box non pertinenziali. Le pertinenze prive di rendita autonoma, come le cantine, seguono l’aliquota dell’immobile principale.

Quali sono le regole per gli immobili agricoli? Se si tratta di terreni, la base di calcolo è il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato con il coefficiente 135, che scende a 115 per gli immobili posseduti o condotti da coltivatori diretti. L’aliquota base è sempre quella dello 0,76% con una serie di detrazioni sui primi 32 mila euro di valore del terreno se il proprietario è un imprenditore agricolo e sono esenti i terreni nelle località montane.

Nel complesso, si pagheranno più tasse sulla casa? Il Governo si è impegnato a lasciare inalterato il gettito fiscale complessivo e a non aumentare l'entità del prelievo alle compravendite.

Fonte: www.consumatori.it
Autore: Marco Migliaccio
Data: 11 giugno 2012

venerdì 8 giugno 2012

Nuova contabilizzazione per il riscaldamento centralizzato nei condomini

Presso il nostro comitato dell’ U.N.C. abbiamo avuto segnalazioni di utenti che chiedono ragguagli e/o motivazioni sul fatto che nel loro condominio (riscaldamento centralizzato) si debba operare modifiche e/o altro per la predispozione alla “nuova contabilizzazione “. La Legge Regionale 24/06: ”Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” Prevede al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la ripartizione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di ciascuna unità abitativa. La contabilizzazione e la termoregolazione del calore permettono di gestire in modo autonomo il riscaldamento della propria abitazione. Mediante l’installazione di particolari dispositivi è infatti possibile regolare la temperatura della propria abitazione (termoregolazione), pagando solo il calore effettivamente consumato (contabilizzazione).Si tratta quindi di un sistema che permette di usufruire di tutti i vantaggi di un impianto centralizzato pur senza rinunciare alla propria autonomia impostando le temperature che più si adattano alle proprie esigenze. Ne consegue pertanto un’ottimizzazione della correlazione tra la spesa attribuibile al singolo utente (condomino) e il calore effettivamente prelevato dall’impianto termico. A questo proposito sempre la Regione Lombardia ha ribadito e recentemente pubblicato la D.G.R. del 30 novembre 2011 (n. IX/2601): “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale”. In particolare, il documento disciplina gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di più utenze (in pratica per tutti i condomini). Secondo le disposizioni legislative, l’obbligo di installazione di detti sistemi interessa sia gli edifici di nuova costruzione, sia quelli esistenti secondo modalità e tempistiche previste sulla base della vetustà e delle potenze degli impianti. Per esempio, nel caso di impianti termici con potenza superiore a 350 kw e installati prima dell’1 agosto 1997, la scadenza entro cui adottare la termoregolazione e la contabilizzazione è fissata per l’1 agosto 2012; mentre invece per gli impianti con potenza maggiore o uguale a 116,4 KW, installati prima dell’1 agosto 2008 la scadenza è fissata per il 1° agosto 2013; entro il 2014 i restanti impianti. Con la “delibera n. 3522 del 23 maggio 2012″ si posticipa alla data del 1° agosto 2014 l’obbligo di dotazione “termoregolazione/contabilizzazione del calore nei seguenti casi: impianti termici per i quali il cambio del combustibile sia avvenuto dopo l’1 agosto 1997; impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo l’1 agosto 1997. Per ulteriori dettagli il Vostro Amministratore saprà essere più preciso. Per quanto concerne le modalità di calcolo ai fini della ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati, la D.G.R. n. IX/2601 fa chiaro riferimento alla norma UNI 10200, elaborata dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) Ente federato UNI. A tal proposito va ricordato che la nuova versione della UNI 10200 sarà pubblicata entro il 2012. Normalmente si può intervenire su impianti esistenti senza alcun intervento murario, un sistema con ricevitore radio (Wireless) dove viene convogliato il sistema di contabilizzazione installando ad esempio nuovi termostati e relative valvole termostatiche che rendono “intelligenti” i nostri termosifoni ecc.. Ma soprattutto si calcola con la “nuova contabilizzazione” un risparmio energetico superiore al 30% , a vantaggio dell’utenza e dell’intero ambiente. Autore: Matteo Tomasoni