lunedì 23 aprile 2012

Come sospendere il mutuo

Le famiglie che oggi si trovano in difficoltà finanziaria possono usufruire delle facilitazioni previste dal  “piano famiglie”, accordo recentemente rinnovato tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e alcune associazioni dei consumatori tra cui la nostra Unione Nazionale Consumatori.
E’ stata infatti prorogata al 31 luglio 2012 la possibilità per i consumatori di sospendere la rata del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora sussistano specifiche condizioni.
La richiesta può essere presentata nel caso in cui l’intestatario del finanziamento (oppure a uno dei  contestatari) abbia subito, entro il 30 giugno 2012, uno dei seguenti eventi:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (es. CIG, CIGS).
Ma quali sono i vantaggi per il consumatore? Possiamo riassumerli così:
  • sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo, comprese eventuali rate scadute e non pagate (ritardo non superiore a 180 giorni);
  • nessun interesse di mora per il periodo di sospensione;
  • non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;
  • non possono essere richieste dalla banca garanzie aggiuntive.
Per poter accedere al “piano famiglie”, è bene ricordare che l’intestatario del mutuo non deve avere un reddito imponibile superiore a € 40.000 annui ed il mutuo non deve essere di importo superiore a € 150.000.
Per beneficiare del “piano famiglie”, è sufficiente rivolgersi allo sportello del proprio Istituto di Credito entro il 31 luglio 2012.

Autore: Roberto Bellucci
Data: 20 aprile 2012
Fonte: www.consumatori.it

domenica 15 aprile 2012

Ancora fatture shock per traffico dati mobile

Tra il mese marzo e questo inizio di Aprile sono state centinaia le segnalazioni e le richieste di assistenza di Cremonesi, ma anche di moltissime Aziende del territorio, pervenute all’Unione Consumatori, a causa dell’arrivo di fatture che hanno toccato cifre da migliaia di euro grazie ad una sola voce: traffico dati. Già da tempo il problema è noto: i nuovi cellulari che hanno conquistato il mercato ed i tablet, veri e propri status symbol del momento, sono creati per essere sempre collegati ad internet ed anche quando l’utilizzatore non naviga si aggiornano continuamente. La questione è che queste connessioni, in assenza di una scelta commerciale ben precisa, sono tariffate a consumo secondo il listino base che è un vero e proprio colpo basso. Alla base di questi problema vi è la scarsa chiarezza di operatori telefonici e rivenditori di smartphone e tablet unita alla mancanza di conoscenza della tecnologia in uso da parte del consumatore.
Così nascono questi addebiti shock, che in questi mesi sono proliferati, e per i quali sia l’Unione Europea che l’Italia hanno emesso provvedimenti per provare a porre dei limiti ben precisi, limiti che in questo bimestre gli operatori di telefonia hanno deciso di dimenticare.
La legislazione per fortuna è molto chiara, con la roaming regulation emanata dall’Europa nel 2009 e la delibera del 2010 dell’Autorità Garante per le Telecomunicazioni si fissano i paletti veri: “il limite massimo di consumo per traffico dati nazionale pari a 50 euro per mese per utenze private e pari a 150 Euro per utenze affari oltre ad un limite di 50 euro per il traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell’Unione europea”.
Ai consumatori colpiti non resta che far immediatamente reclamo, preferibilmente prima della scadenza della fattura, con il quale aprire un percorso che può arrivare sino all’Autorità Garante che, fino ad oggi, ha sempre sostenuto i reclami degli utenti imponendo lo storno degli addebiti agli operatori.
Presso il Comitato Provinciale di Cremona dell’Unione Nazionale Consumatori, in p.zza San Michele 2 a Cremona (tel 037228370), tutti i venerdì dalle 17 alle 19 è presente il consulente per la contestazione immediata, nonché per aprire la domanda di conciliazione obbligatoria per legge o la successiva richiesta di interevento dell’Autorità Garante.