venerdì 8 febbraio 2013

Gelo, a rischio i contatori esterni


Con la neve e gelo che stanno per tornare, ci permettiamo di dare qualche piccolo suggerimento in merito ai contatori dell'acqua, che possono rompersi se non adeguatamente protetti e isolati dal freddo.

I contatori maggiormente a rischio sono quelli collocati all'esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente.

Per prevenire, o almeno ridurre, il problema delle rotture dei contatori e dei loro accessori, quali valvole di arresto o di ritegno, ubicati all'esterno dei fabbricati, è consigliabile che bauletti (o le nicchie poste all'esterno dei fabbricati), sportello compreso, siano ermeticamente isolati dall'ambiente esterno e opportunamente coibentati. Basta utilizzare materiali isolanti come poliuretano espanso o altri, con uno spessore di almeno 3 cm per le pareti e di 6 cm per lo sportello.I contatori devono essere a loro volta rivestiti con materiale isolante. Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è consigliabile chiudere, naturalmente, il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell'impianto interno.
Inoltre, ci si può avvalere di rubinetti con dispositivo antigelo, al raggiungimento della temperatura minima di intervento (3° C) un dispositivo provoca l'apertura di un minimo passaggio di acqua verso lo scarico, oppure di un sistema antigelo elettrico (da 24 V a 230 V) comprensivo di cavo scaldante e rispettivi accessori, anche in questo caso interviene (impostando una temperatura, sotto la quale non andare), evitando così il formarsi di ghiaccio.

Ricordiamo inoltre che gli utenti sono responsabili della corretta custodia del proprio contatore, anche economicamente. In caso di rotture o danni, sono invitati a darne immediata comunicazione all'Azienda di riferimento.

Autore: Matteo Tomasoni

mercoledì 5 dicembre 2012

Le 10 regole d'oro per un reclamo perfetto

Spesso, quando si deve sporgere un reclamo per un disservizio, sia verso un operatore telefonico o, più in generale, verso un qualsiasi fornitore di
servizi, è bene rispettare dieci regole fondamentali in quanto spesso dei
piccoli errori possono invalidare le nostre richieste seppur valide. Portiamo ad esempio una recenta delibera del Co.re.com. del Lazio dove viene rigettata l'istanza proposta da un utente contro Sky Italia S.r.l., colpevole a suo dire di mancata erogazione del servizio, proprio perchè il reclamo non è stato eseguito correttamente ed era alquanto lacunoso, motivo per cui è stato rigettato dai Responsabili del procedimento senza entrare nel merito dell'istanza stessa.
Ecco quindi le dieci regole da rispettare alla lettera per produrre un reclamo volto ad ottenere, con maggiore probabilità, un risultato in prima battuta e che sia inattacabile in caso di utlizzo dello stesso in sede di conciliazione o altro procedimenti siano essi extragiudiziali o giudiziali:
  1. Non scrivere il reclamo a mano, per evitare che
    venga dichiarato illeggibile;
  2. Specificare sempre i dati di chi presenta il reclamo ovvero dell'intestario del contratto, il nome e cognome, la residenza, il codice cliente o il numero della linea o della fornitura;
  3. specificare chiaramente il motivo del reclamo, in poche parole e senza commenti (esempio: la linea 037200000 è sospesa per guasto dal 01/01/2012);
  4. specificare se sono stati effettuati reclami tramite call center, fax o mail e quando;
  5. specificare chiaramente le richieste (esempio: ripristino della linea telefonica)
  6. specificare chiaramente se si richiedono indennizzi (esempio: si richiedono indennizzi come da contratto per mancanza di servizio dal 01/01/2012 sino alla risoluzione del guasto);
  7. Firmare ed effettuare subito copia del reclamo
  8. Inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo specificato nel contratto/carta disservizi negli articoli relativi ai reclamo, se non presente lì negli articoli relativi alle comunicazioni tra i contraenti, se non presente nemmeno lì va inviato alla sede legale.
  9. Allegare copia del documento d'identità come autocertificazione della propria identità
  10. Mantenere tutta la documentazione in luogo sicuro

Alla pagina modulistica potrete trovare alcuni reclami già preimpostati.

Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org

venerdì 23 novembre 2012

Cremona e Provincia, catene a bordo o pneumatici da neve dal 25 Novembre

A Cremona e Provincia dal 25 Novembre al 31 Marzo, secondo l'ordinanza della Provincia di Cremona163 del 30/09/2011, sulle strade di seguito esposte vi sarà l'obbligo di catene a borso o pneumatici da neve. Chi circola senza sarà passibile di una contravvenzione che vai 80 a 318 euro e rischia anche la decurtazione di 3 punti dalla patente, se continua a circolare dopo la contestazione. Inoltre, in certi casi, si può anche incorrere nella contestazione di guida pericolosa con una sanzione ulteriore minima di 39 euro e il taglio di 2 punti.

Le strade coinvolte:
SP21 Cignone-Corte de' Frati dal km  6+400 al km 6+900 sovrappasso ffss
SP 26 Brazzuoli-Pieve d'Olmi dal km 4+100 al km 4+700 sovrappasso a21
SP Seniga - Isola Pescaroli dal km 12+000 al km 12+500 sovrappasso ffss; dal km 21+100 al km 23+250 ponte sul fiume Po
SP 37 Crema - Casaletto ceredano" dal km 1+050 al km 1+400
SP 38 Formigara - Oscasale dal km 5+700 al km 6+180
SP 39 Soncino - Calcio dal km 1+150 al km 1+440 nonchè lungo le rampe di raccordo all sp cr ex ss 235 di Orzinuovi
SP 40 Paderno - Gadesco dal km 17+270 al km 17+495 sovrappasso a21
SP 43 Crema - Credera dal km 0+550 al km 0+950 nonchè lungo le rampe di raccordo alla sp cr ex ss 415 paullese
SP 44 Soncino - Casaletto di sopra dal km 0+550 al km 0+900 nonchè lungo le rampèe di raccordo alla sp cr ex ss 235 di orzinuovi
SP 47 Soresina - Crotta d'adda dal km 7+470 al km 7+950
SP 53 Rubbiano - Persia dal km 0+450 al km 1+600
SP 80 Pianengo - Cremosano dal km 0+000 al km 0+700
SP 83 di Persico dal km 4+500 al km 5+100 sovrappasso a21
SP 84 di Pizzighettone dal km 8+000 al km 8+400; dal km 8+330 al km 8+730; dal km 11+230 al km 12+350 nonchè lungo le rampe di accesso alla sp cr ex ss 415 paullese
SP 87 Giuseppina dal km 0+200 al km 0+800 sovrappasso a21
SP 88 di Bozzolo dal km 0+500 al km 1+000 sovrappasso ffss
SP 95 di longhirone dal km 2+100 al km 2+650 sovrappasso ffss
SP 96 di Alfiano dal km 1+600 al km 2+000 sovrappasso a21
SP CR 10 Padania Inferiore dal km 250+500 al km 253+200 tangenziale di Piadena comprese rampe di raccordo, sovrappasso in località Vho di Piadena e sovrappasso intersezione sp cr ex ss 343 asolana
SP CR 234 codognese dal km 72+000 al km 75+000 nonchè lungo le rampe di raccordo sp cr ex ss 415 paullese
SP CR 235 di Orzinuovi dal km 54+054 al km 55+300 sovrappasso ffss; dal km 67+690 al km 68+600 nonchè lungo le rampe di raccordo ala SC Via Milano, alla SP 44 "Soncino - Casaletto di Sopra", alla SP ex SS 498 soncinese edalla SP 39 "Soncino - Calcio"
SP CR 343 asolana dal km 23+214 al km 23+600 ponte sul fiume Po; dal km 42+600 al km 42+950 (sovrappasso ffss)
SP CR 415 paullese dal km 31+450 al km 38+800 bis nonchè lungo le rampe di raccordo rondò della Girandola, alla SP CR ex SS 235 di Orzinuovi, alla SC Via Ombriano, alla SP 43 "Crema - Credera" ed alla SP CR ex SS 591 cremasca; altresì Lungo intero tracciato di raccordo al centro abitato di S. Maria dei Sabbioni nonché lungo le relative rampe di raccordo
SP CR 498 soncinese dal km 35+100 al km 35+560 nonchè lungo le rampe di raccordo alla SP CR ex SS 235 di Orzinuovi

ATTENZIONE ANCHE ALLE PROVINCIE LIMITROFE E LE STATALI
Su tutte le strade della Provincia di Pavia obbligo di Catene dal 15 Novembre 2012 al 15 Aprile 2013

Per le strade Statali l'Anas ha stabilito i tratti interessati dall'obbligo, in vigore dal 15 Novembre:
-       strada statale 39 “dell’Aprica”: dal km 0,000 (località Teglio) al km 13,960 (località Aprica), in provincia di Sondrio;
-       strada statale 38 dir/A “dello Stelvio”: dal km 0,000 (località Teglio) al km 1,700 (Confine di Stato), in provincia di Sondrio;
-       strada statale 38 “dello Stelvio”: dal km 0,900 (località Piantedo) al km 106,500 (località Bormio), in provincia di Sondrio;
-       strada statale 37 “del Maloja”: dal km 0,000 (località Chiavenna) al km 10,000 (località Villa di Chiavenna), in provincia di Sondrio;
-       strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”: dal km 97,700 (località Gera Lario, in provincia di Como) al km 149,560 (località Madesimo, in provincia di Sondrio);
-       strada statale 301 “del Foscagno”: dal km 0,000 (località Bormio) al km 36,939 (località Livigno), in provincia di Sondrio;
-       strada statale 36 Racc “Raccordo Lecco – Valsassina”: dal km 0,000 (località Lecco) al km 9,015 (località Ballabio), in provincia di Lecco.
-       sulla strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" dal 1° ottobre al 30 aprile dal km 118,700 al km 147,850 e dal 1° novembre al 30 aprile dal km 105,980 al km 118,700;
-       sulla strada statale 39 "dell'Aprica" dal km 1° novembre al 30 Aprile dal km 13,960  al km 29,080.

martedì 20 novembre 2012

Strumento on line per calcolare la velocità di connesione ad internet

L'Agcom mette a disposizione, dal 15 di Novembre 2012Ne.Me.Sys un importantissimo strumento per la misurazione della velocità di connessione dei singoli collegamenti ad internet. Fin qui niente di nuovo se non fosse che la stessa Autorità, a seguito del test, rilascia un certifcato che può valere come prova di inadempimento da allegare ad eventuali diffide e recessi con richiesta di indennizzi. Per effettuare il test è necessario registrarsi ed a seguito del rilascio dei dati di login accedere all'area riservata dove è possibile scaricare sia il software Ne.Me.Sys che il software MisuraInternet Speed Test. Si ricorda che solo Ne.Me.Sys consente di ottenere un certificato attestante la qualità della connessione valido ai fini del ripristino degli standard contrattuali, MisuraInternet Speed Test invece è una versione semplificata e più veloce, priva di valore probatorio, che mostrerà a video il risultato di una misura istantanea e non rilascerà alcuna certificazione all'utente utile ai fini di cui sopra.
Ricordiamo che la maggior parte dei collegamenti ad internet, soprattutto per privati, sono privi della banda minima garantita a differenza delle attività commerciali, aziendali e professionisti in genere che sono propense ad avvalersi di collegamenti ad internet con velocità minime dichiarate.
Per chi volesse avvalersi dello strumento deve sapere che è necessario prestare attenzione alla fase di registrazione, infatti i dati  inseriti in tale fase devono essere quelli relativi all’intestatario del contratto di utenza in quanto tutte le informazioni rilasciate verranno riportate nel certificato redatto al termine  dell'attivitá di misura fatta con Ne.Me.Sys. Qualora il nominativo indicato in fase di registrazione differisca da quello dell’intestatario del contratto, non sarà possibile chiedere all’operatore, sulla base di quanto riportato sul certificato, il ripristino delle condizioni contrattuali o il recesso del contratto.
Attualmente non è possibile ottenere il certificato per i  servizi di accesso a Internet da postazione fissa, realizzati in fibra ottica per profili di velocità nominale superiore a 20 Mbps e realizzati con connessioni wireless (tipo Wimax, Hiperlan, Radiolan), è in corso di studio una nuova versione del software Ne.Me.Sys. per queste due specifiche tipologie di connessione ad internet, altresì è possibile ottenere la certicazione solo con i seguenti operatori:
- Brennercom
- Bt Italia
- Cloud Italia/Eutelia
- EHlweb.it
- Fastnet
- Fastweb
- Infracom
- KNQwest
 - MC Link
- NGI
- OKcom/Telenuit
- Si Portal
- Telecom Italia
- Tele tu/Tele 2
- Tiscali
- Visitel
- Vodafone
- Welcome
- Wind/Infostrada

Attenzione: La versione di MisuraInternet Speed Test per Windows 8 è in fase di preparazione!

Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org

martedì 13 novembre 2012

Contraffazione nel settore auto

La contraffazione nei ricambi auto non ha ancora dimensioni dilaganti, ma è molto pericolosa. In questo campo è doveroso distinguere tra diverse aree di problemi:

•    Ricambi contraffatti: è il caso di pastiglie e dischi freno marcati Brembo, prodotti in area asiatica; lubrificante minerale addittivato presentato nelle confezioni con il marchio Mobil 1 o Shell prodotto da raffinerie anche di grandi dimensioni, venduto in fusti da 10 galloni (~ 45 litri) per usi industriali, e trasformato in lattine o manichette da 4,5 litri, con i marchi suddetti, da “imbottigliatori”. Acquisire i marchi e riprodurli, con l’aiuto di tipografie compiacenti è gioco da ragazzi.

•    Ricambi spacciati per “qualità conforme”, come definita dal Regolamento Europeo 1400/2002 (Direttiva Monti), e ripresa dal Regolamento Europeo 461/2010, cioè “ricambi non della Casa o del fornitore di primo equipaggiamento, ma rispondenti alle specifiche costruttive e funzionali del Costruttore”; secondo  questi Regolamenti l’utilizzo di questo tipo di ricambi non pregiudica la Garanzia e del lubrificante è da considerarsi un ricambio a tutti gli effetti.

•    Compatibili: sono ricambi compatibili che possono essere montati senza modifiche all’auto, ma le cui caratteristiche non è detto che siano quelle prescritte; nel gergo corrente tale tipologia è definita “ricambio commerciale”, ed è particolarmente diffusa nei filtri (olio, aria) e nella carrozzeria. Un fenomeno emergente è quello dei turbocompressori, organi particolarmente delicati e costosi, del costo, come ricambio, tra i € 600 E € 1.500, la cui produzione, cosiddetta OEM, è generalmente affidata a industrie operanti in Cina, che in spregio ai vincoli contrattuali non esitano a offrire turbine compatibili, con marchio diverso, intercambiabili con le originali ad una frazione del prezzo (tra $ 100 e $ 200). Quello che non si sa, è ovviamente quanto siano paragonabili con le originali, sottoposte a severi controlli di qualità, in termini di affidabilità, tenendo conto della sollecitazione estrema cui sono sottoposte in esercizio (160.000 giri/minuto, temperatura 800°C).

•    Di recupero, revisionati o  rettificati: provengono dal processo di demolizione di autoveicoli o dalla lavorazione di componenti recuperati da riparazioni precedenti, che potrebbero essere, in origine di una qualsiasi delle tre categorie suddette, ma in sostanza “Usati”, sia pure con diversi livelli di affidabilità e quindi di vita residua. In questa categoria abbondano componenti critici  per la sicurezza, come pompa del servofreno, dei freni, dell’acqua, del carburante e simili.

La chiave del possibile inganno al consumatore è nelle mani dell’officina, che si procura i ricambi come meglio crede e può dichiarare al cliente quello che crede, perché le possibilità di controllo puntuale sono oggi pressoché zero.

Le turbine “compatibili” sopra descritte sono largamente usate nell’applicazione della Garanzia convenzionale per veicoli usati, dove, grazie alla nota di chiarimento al D.Lgs. 24 dell’allora Ministro Bersani, basta un orizzonte di durata di mediamente di 6 mesi, per terminare il periodo di garanzia, dopo di che liberi tutti.

La chiave del contrasto al fenomeno nella sua interezza è l’etichettatura del ricambio, di qualsiasi specie esso sia con indicazioni inequivocabili sulla sua identificazione rispetto al codice originale della casa, mediante etichetta autoadesiva, con codice a barre, da incollare sulla fattura per evidenza anche ai fini della garanzia legale.

I ricambi provenienti da rettifica o demolizione, comunque utilizzati per il “trapianto”) dovrebbero sempre riportare l’indicazione di:

•    Numero di codice originale

•    Data di revisione / rettifica

•    Firma del responsabile tecnico dell’ente di rettifica

•    Numero di telaio dell’auto di provenienza (donatrice).

Per i pneumatici l’etichetta oltre ai dati già noti come categoria di caratteristiche, dovrebbe riportare anche l’identificazione del pneumatico, riportando:

•    Numero di lotto, settimana e anno di produzione (il Dot).

•    Marca

•    Tipo (invernale, M+S, ecc).

Il preventivo del’officina dovrebbe, anche per rispettare il Codice del Consumo, obbligatoriamente riportare analiticamente la tipologia di ricambio su cui si basa l’offerta e le conseguenze della scelta indicata in termini di aspettativa di durata (MTBF) del ricambio installato.


Fonte: www.consumatori.it
Autore: Raffaele Caracciolo
Data: 12 novembre 2012

mercoledì 24 ottobre 2012

Stop alla mediazione, ma le conciliazioni vanno avanti!

"La soluzione alternativa delle controversie è di casa quando il cittadino si rivolge alle associazioni dei consumatori". È quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), commentando la sentenza della Corte Costituzionale che, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Lazio, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
"Non ha senso rivolgersi ad un avvocato e tantomeno ad un giudice quando la somma in contestazione è di poche decine o centinaia di euro: le associazioni -conclude Massimiliano Dona- sono al servizio dei cittadini ed operano gratuitamente per chi è iscritto (o decide di farlo versando la quota di 35 Euro)".

Invitiamo i cittadini che abbiano vertenze con le società telefoniche (Telecom, Tim, Vodafone, H3G, Fastweb, Wind, Teletu), con i fornitori di energia domestica (Enel, Eni, Sorgenia, Edison), con le Poste e con Alitalia, Ania, Banca Intesa Sanpaolo, Cepu, Monte dei Paschi, Unicredit a rivolgersi al nostro sportello locale in P.zza San Michele, 2 a Cremona, per temi e orari consultare il sito sul sito www.consumatoricremona.it per risolvere senza costi ogni tipo di vertenza grazie alle procedure di conciliazione attivate dall'Unione Nazionale Consumatori con le citate imprese”.

Fonte: www.consumatori.it

martedì 23 ottobre 2012

I costi di disattivazione sono dovuti?

Secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 3, della legge n.40/2007 i costi di disattivazione, nel settore della telefonia, sono dovuti se i suddetti sono stati preventivamente sottoposti alla verifica e approvazione dell’Autorità e succesivamente comunicati al cliente, con contratto già in essere, quest'ultimo avrà la facoltà di esercitare il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l’avviso di modifica delle predette condizioni.
Ma gli operatori utilizzano metodi idonei alla comunicazione della variazione contrattuale? Spesso no, lo dimostrano le molte delibere dell'Agcom, l'ultima in ordine di tempo è la n. 84/12/CIR dove l'operatore telefonico Tiscali viene obbligato a rimborsare i costi di disattivazione al proprio cliente, che aveva deciso di rescindere il contratto, nonostante avesse regolarmente sottoposto a verifica ed approvazione dell'Autorità i propri costi e li avesse regolarmente pubblicati sul proprio sito.
Per concludere i costi di disattivazione sono dovuti se sono stati approvati dall'autorità garante, sono stati comunicati con mezzi idonei (esempio raccomandata A/R) ed è stato garantito il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione del cliente. 

Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org