venerdì 23 dicembre 2011

Canone Rai: un po' di chiarezza

Cominciamo col dire che ciò che comunemente chiamiamo Canone Rai è un'imposta (Sentenza Corte Costituzionale n. 284 del 26/06/02 - Sentenza Corte di Cassazione del 03/08/93 n. 8549) che viene comunemente definita abbonamento.
Chi deve pagarlo? Secondo quanto dispone l'Art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246, il canone dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualita' o dalla quantita' del relativo utilizzo (Sentenza costituzionale 12/5/1988 n. 535 - Sentenza cassazione 3/8/1993 n.8549).
E' bene specificare che con la dicitura "atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive" sono considerati validi, al fine della corresponsione della tassa, anche PC e Smartphone. Gl'unici apparecchi esenti sono le radio secondo quanto disposto dall'Art. 449 del 27 dicembre 1997, infatti, non esistono piu' canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.
Altresì si sottolinea che chi corrisponde la tassa ha la facoltà di detenere più apparecchi ad uso privato e lo stesso i componenti del suo nucleo familiare anagraficamente inteso nella propria residenza o dimora abituale e secondaria (Legge 6/8/1990 n.223 art. 27 comma 2) senza dover corrispondere altri canoni o integrazioni.

Ricapitolando: il canone rai è una tassa sul possesso, chiunque possieda presso la residenza del proprio nucleo famigliare o nelle dimore secondarie anche un solo apparechio atto alla ricezione di segnali televisivi (Televisori, PC, Smartphone) deve corrispondere la tassa.

Chi ne è esente?

Militari delle Forze Armate Italiane
L’esenzione è prevista solo per: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. La detenzione della televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone.
Militari di cittadinanza straniera appartenenti alla Forze Nato
Per i militari di cittadinanza straniera appartenenti alle forze armate della Nato di stanza in Italia e' possibile usufruire dell'esonero (art. 10, paragrafo 1, Convenzione di Londra 19/06/1951) scrivendo al S.A.T. Sportello Abbonamenti TV allegando dichiarazione del Comando da cui dipende l’interessato, o autocertificazione (con allegata la fotocopia di un documento d'identita' valido) attestante l’appartenenza alle Forze armate della NATO
Agenti diplomatici e consolari
Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia sono esonerati dall'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento a condizione che nel paese da loro rappresentato pure i nostri rappresentanti diplomatici ivi accreditati godano di uguale trattamento.
Rivenditori e riparatori TV
A seguito della risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003, si precisa che sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l'attivita' di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva.
Persone di età uguale e superiore a 75 anni con reddito complessivo non superiore a 6713,98
Sono esenti dal pagamento del canone le persone che abbiano raggiunto i 75 anni di età e non convivano con persone, diverse dal coniuge, che percepiscono redditi propri, altresì il reddito famigliare complessivo non può superare i 6713,98 euro


Ultime specifiche: gli italiani totalmente residenti all'estero, se non hanno una abitazione in Italia, sono esenti, così come sono esenti le barche da diporto ma non quelle utilizzate ai fini commerciali, resta inteso anche qui che se i loro proprietari possiedono una abitazione dovranno pagare il canone in virtù di quella.
I coniugi che si separano dovranno corrispondere entrambi il canone nelle loro rispettive residenze, il coniuge a cui era intestato l'abbonamento continuerà quindi a pagare lo stesso, l'altro coniuge dovrà aprire un nuovo abbonamento.
In caso di decesso dell'intestatario, gli eredi possono richiedere:
- la variazione di intestazione a nome di un erede, qualora lo stesso non sia abbonato e prelevi il televisore (fornendo le generalita' complete di codice fiscale del nuovo intestatario)
- la chiusura dell'abbonamento indicando il luogo e la data (gg.mm.aa) del decesso.
In caso di trasferimento in Casa di Riposo, si puo' chiedere l'annullamento dell'abbonamento inviando una lettera raccomandata indicando i dati della Casa di Riposo e la data di inizio degenza presso la struttura.
Tali comunicazioni devono essere inviate con lettera raccomandata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22 – 10121 Torino (To)


Fonte: www.rai.it

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