mercoledì 24 ottobre 2012

Stop alla mediazione, ma le conciliazioni vanno avanti!

"La soluzione alternativa delle controversie è di casa quando il cittadino si rivolge alle associazioni dei consumatori". È quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), commentando la sentenza della Corte Costituzionale che, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Lazio, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
"Non ha senso rivolgersi ad un avvocato e tantomeno ad un giudice quando la somma in contestazione è di poche decine o centinaia di euro: le associazioni -conclude Massimiliano Dona- sono al servizio dei cittadini ed operano gratuitamente per chi è iscritto (o decide di farlo versando la quota di 35 Euro)".

Invitiamo i cittadini che abbiano vertenze con le società telefoniche (Telecom, Tim, Vodafone, H3G, Fastweb, Wind, Teletu), con i fornitori di energia domestica (Enel, Eni, Sorgenia, Edison), con le Poste e con Alitalia, Ania, Banca Intesa Sanpaolo, Cepu, Monte dei Paschi, Unicredit a rivolgersi al nostro sportello locale in P.zza San Michele, 2 a Cremona, per temi e orari consultare il sito sul sito www.consumatoricremona.it per risolvere senza costi ogni tipo di vertenza grazie alle procedure di conciliazione attivate dall'Unione Nazionale Consumatori con le citate imprese”.

Fonte: www.consumatori.it

martedì 23 ottobre 2012

I costi di disattivazione sono dovuti?

Secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 3, della legge n.40/2007 i costi di disattivazione, nel settore della telefonia, sono dovuti se i suddetti sono stati preventivamente sottoposti alla verifica e approvazione dell’Autorità e succesivamente comunicati al cliente, con contratto già in essere, quest'ultimo avrà la facoltà di esercitare il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l’avviso di modifica delle predette condizioni.
Ma gli operatori utilizzano metodi idonei alla comunicazione della variazione contrattuale? Spesso no, lo dimostrano le molte delibere dell'Agcom, l'ultima in ordine di tempo è la n. 84/12/CIR dove l'operatore telefonico Tiscali viene obbligato a rimborsare i costi di disattivazione al proprio cliente, che aveva deciso di rescindere il contratto, nonostante avesse regolarmente sottoposto a verifica ed approvazione dell'Autorità i propri costi e li avesse regolarmente pubblicati sul proprio sito.
Per concludere i costi di disattivazione sono dovuti se sono stati approvati dall'autorità garante, sono stati comunicati con mezzi idonei (esempio raccomandata A/R) ed è stato garantito il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione del cliente. 

Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org