giovedì 17 marzo 2011

I nuovi indennizzi automatici per disservizi nel settore telefonia decisi da Agcom

Con la delibera 73/11/CONS ed il relativo "Allegato A" AGCOM fissa, una volta per tutte le regole in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra Utenti ed Operatori.

La genesi di tale provvedimento parte dalla delibera 124/10/CONS del 16 aprile 2010 con la quale l’Autorità ha approvato un primo schema di Regolamento concernente gli indennizzi applicabili ai rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche elo ha poi sottoposto a consultazione pubblica.
Numerosi operatori hanno partecipato alla consultazione, anche in forma associativa mentre le Associazione di consumatori hanno praticamente disertato l'importante appuntamento, come riportato dal sito dell'Agcom dove si legge "solo Cittadinanzattiva ha prodotto le proprie osservazioni nell’ambito della consultazione, mentre Federconsumatori si è espressa sulla base del comunicato stampa diramato dall’Autorità", una non presa di posizione opinabile. Le posizioni degli operatori, molto critiche, sull'iniziativa dell'Autorità e le poche controdeduzioni delle Associazioni dei Consumatori sono state rese pubbliche all'interno della Delibera sopraccitata.
Analizziamo ora quanto previsto nell'Allegato A dove di fatto vengono fissati i criteri minimi di indennizzo per tutta una serie di possibili disservizi o abusi che gli utenti possono subire.

1. Indennizzo per ritardata attivazione del servizio: nel caso in cui un operatore ritardi l’attivazione di il servizio di telefonia vocale o di accesso ad internet, rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero ritardi nel trasloco di una utenza, sarà tenuto corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo. Gli indennizzi saranno in misura ridotta se il ritardo riguarda procedure di cambio operatore oppure se il disservizio riguarda servizi accessori ovvero servizi correlati a quelli di accesso alla rete (art. 3).

2. Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio: anche in caso di sospensione o cessazione di un servizio avvenuta senza ragione o in assenza di minimo preavviso, l'oertaore è tenuto a corrispondere euro 7,50 per ogni giorno di sospensione. L'indennizzo è ridotto in caso di servizio acessorio (art. 4).

3. Indennizzo per malfunzionamento del servizio: nel caso in cui un utente subisca la completa interruzione del servizio a causa di un guasto tecnico l'operatore sarà tenuto ad un indennizzo pari a 5,00 per ogni giorno di mancata erogazione; nel caso in cui si tratti di erogazione irregolare o discontinua o sotto i livelli di qualità minimi previsti dalla carta dei servizi oppure il disservizio riguardi un servizio accessorio l'indennizzo sarà ridotto. Importante, se il disservizio è causato da un ritardo nella riparazione del guasto da parte dell'operatore è applicabile all’intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l’effettivo ripristino della funzionalità del servizio (e non , come avviene normalmente, sottraendo i giorni o le ore che l'operatore dichiara nella carta dei servizi come tempo di ripristino) (art. 5)

4. Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero: in caso in cui l'utente richieda la portabilità del numero da un operatore ad un altro e tale passaggio ritardi o non avvenga proprio, l'Operatore responsabile del disservizio, una volta riconosciuto, dovrà corrispondere euro 5 ,00 per ogni giorno di ritardo in caso di utenza fissa, euro 2,50 in caso di utenza mobile. In caso di contestuale sospensione del servizio si sommano anche gli indennizzi per la sospensione (art. 6).

5. Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione dicarrier selection o carrier pre-selection: nel caso in cui un operatore attivi o disattivi senza richiesta il servizio di carrieri pre-selection , prestazione tramite la quale un utente può utilizzare automaticamente un operatore telefonico diverso da quello a cui corrisponde il canone, l'operatore che si è reso responsabile del disservizio, una volta accertato, dovrà corrispondere euro 2,50 e stornare le somme addebitate per il traffico generato (art. 7).

6. Indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti: nel caso in cui un Operatore di Telefonia attivi un servizio non richiesto dall'utente interessato dall'attivazione dovrà corrispondere euro 5,00 per ogni di attivazione. Nel caso in cui venga attivato un profilo tariffario non richiesto l'indennizzo sarà pari ad 1,00 euro per ogni giorno di cambio non autorizzato. L'utente potrà altresì richiedere il ricalcolo della/ fattura/e (art. 8).

7. Indennizzo in caso di perdita della numerazione: nel caso in cui un utente perda la propria numerazione a causa di un oeratore può richiedere un indennizzo pari a euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo fino ad un massimo di euro 1000,00 (art. 9).

8. Indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici: nel caso in cui un Operatore ometta di inserire negli elenchi telefonici i dati relativi all'utenza sarà tenuto a corrispondere euro 200,00 per ogni anno di disservizio , anche in caso di aggiornamento errato (art. 10).

9. Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami: se un utente invia regolare reclamo ad un operatore e questi risponde oltre i termini stabiliti dalla sua carta dei servizi o non risponde sarà tenuto al pagamento di un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00. Nel caso di reclamo riguardante più linee con lo stesso problema o più reclami riguardante la stessa problematica l’indennizzo sarà comunque unitario (art. 11).

10. Disposizioni finali: in caso di utenze affari ovvero intestate a ditte o società o in generale persone giuridiche con regolare contratto business gli indennizzi descritti nei punti 1,2,3 e 4 sono da intendersi raddoppiati mentre nei punti 7 e 8 quadruplicati (art.12).In caso di utilizzo anomalo o improprio del servizio l’utente potrebbe vedere negato il diritto all’indennizzo, qualora venga comprovato il dolo dello stesso (art. 13).


Fonte: www.conciliatel.org

Nessun commento: