Secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 3, della legge n.40/2007 i
costi di disattivazione, nel settore della telefonia, sono dovuti se i suddetti sono stati
preventivamente sottoposti alla verifica e approvazione dell’Autorità e
succesivamente comunicati al cliente, con contratto già in
essere, quest'ultimo avrà la facoltà di esercitare il diritto di
recedere dal contratto senza alcun costo entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione contenente l’avviso di modifica delle predette
condizioni.
Ma gli operatori utilizzano metodi idonei
alla comunicazione della variazione contrattuale? Spesso no, lo
dimostrano le molte delibere dell'Agcom, l'ultima in ordine di tempo è
la n. 84/12/CIR dove l'operatore
telefonico Tiscali viene obbligato a rimborsare i costi di
disattivazione al proprio cliente, che aveva deciso di rescindere il
contratto, nonostante avesse regolarmente sottoposto a verifica ed
approvazione dell'Autorità i propri costi e li avesse regolarmente
pubblicati sul proprio sito.
Per concludere i costi di
disattivazione sono dovuti se sono stati approvati dall'autorità
garante, sono stati comunicati con mezzi idonei (esempio raccomandata
A/R) ed è stato garantito il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni
dalla ricezione del cliente.
Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org
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