martedì 23 ottobre 2012

I costi di disattivazione sono dovuti?

Secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 3, della legge n.40/2007 i costi di disattivazione, nel settore della telefonia, sono dovuti se i suddetti sono stati preventivamente sottoposti alla verifica e approvazione dell’Autorità e succesivamente comunicati al cliente, con contratto già in essere, quest'ultimo avrà la facoltà di esercitare il diritto di recedere dal contratto senza alcun costo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l’avviso di modifica delle predette condizioni.
Ma gli operatori utilizzano metodi idonei alla comunicazione della variazione contrattuale? Spesso no, lo dimostrano le molte delibere dell'Agcom, l'ultima in ordine di tempo è la n. 84/12/CIR dove l'operatore telefonico Tiscali viene obbligato a rimborsare i costi di disattivazione al proprio cliente, che aveva deciso di rescindere il contratto, nonostante avesse regolarmente sottoposto a verifica ed approvazione dell'Autorità i propri costi e li avesse regolarmente pubblicati sul proprio sito.
Per concludere i costi di disattivazione sono dovuti se sono stati approvati dall'autorità garante, sono stati comunicati con mezzi idonei (esempio raccomandata A/R) ed è stato garantito il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione del cliente. 

Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org

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