giovedì 20 gennaio 2011

Come difendersi dalle intrusioni telefoniche e fax

Telefono, fax, posta elettronica, telefonino: sono i quattro strumenti che la tecnologia ha via via messo a punto per rendere la comunicazione sempre più veloce e indipendente dalla localizzazione fisica di mittente e destinatario. Ma essi sono diventati, con il tempo, anche veicoli di fastidiosi disturbi, si tratti di essere svegliati dallo squillo di un venditore di vini, di ricevere sul nostro fax mucchi di fogli pubblicitari dai gestori telefonici o di essere bombardati da mail e sms che magnificano i prodotti e servizi più improbabili.

Non tutti sanno che tali comportamenti sono, nella grande maggioranza dei casi, illegittimi, che le sanzioni per chi li mette in pratica sono da poco state aumentate (si parte da circa 20mila euro) e, soprattutto, che fare smettere il molestatore è possibile, relativamente facile e praticamente gratuito. La normativa di riferimento è contenuta nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e in particolare negli articoli 7, 13, 23 e 130, mentre l’organo a cui rivolgersi – con una lettera, un fax o una mail – è il Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, fax: 06 696773785, garante@garanteprivacy.it).

Rimandando al sito del Garante (www.garanteprivacy.it) per gli opportuni approfondimenti, consigliamo chi riceva una telefonata, un fax, una mail o un sms disturbo di comunicare innanzitutto al mittente la propria volontà di non ricevere più messaggi di tale tipo, conservando traccia di tale comunicazione. Infatti non è da escludere che il destinatario del messaggio di disturbo abbia a suo tempo dato il consenso a ricevere il messaggio, firmando senza pensarci una dichiarazione scritta in caratteri microscopici. Una volta revocato il consenso, l’ulteriore ricezione di comunicazioni diventa illegittima, e può essere segnalata al Garante senza alcuna formalità e senza bisogno di rivolgersi a un legale.

Inizia così un procedimento relativamente breve che può concludersi con l’archiviazione, con una sanzione amministrativa o anche con un provvedimento del Garante, che prescriva o vieti all’autore del messaggio determinati comportamenti, a pena di sanzioni penali.

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