domenica 1 agosto 2010

la norma UNI 23/07/2010 per la casa silenziosa

Ieri l'UNI ha pubblicato una nuova norma, quella che definisce la classificazione acustica degli edifici (UNI 11367). La norma si applica a tutti i tipi di edifici, tranne a quelli ad uso agricolo, artigianale e industriale. Nell'ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di ospedali, cliniche, case di cura e scuole sono definiti da una specifica appendice. La norma UNI prevede 4 differenti classi di efficienza acustica: si va dalla classe 1, che identifica il livello più alto (più silenzioso), alla classe 4 che è la più bassa (più rumoroso): va considerato che, seppure il livello prestazionale "di base" sia rappresentato dalla terza classe, la stragrande maggioranza degli edifici italiani attualmente esistenti non raggiunge neppure la quarta classe.

Questa griglia di classificazione viene attuata sulla base di misurazioni dei livelli sonori e non solo di dati progettuali, inoltre è prevista per singole unità immobiliari e non per l'intero edificio (ad esempio, nel caso di un condominio, la classe deve essere assegnata ad ognuno degli appartamenti che lo compongono, e non genericamente all'intero condominio). La valutazione complessiva di efficienza sarà obbligatoriamente accompagnata da valutazioni per ogni singolo requisito considerato; sono infatti oggetto di classificazione l'isolamento di facciata, l'isolamento rispetto ai vicini (sia per i rumori aerei, sia per i rumori di calpestio) e il livello sonoro degli impianti. Nel caso degli alberghi sono considerati altresì gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unità immobiliare (es. fra le camere).

Secondo Piero Torretta, presidente UNI, "la nuova norma tecnica sulla classificazione acustica degli edifici costituisce un esempio di efficacia della normazione tecnica volontaria in quanto ha saputo conciliare e sintetizzare le esigenze e le aspettative dell'utente sulle caratteristiche prestazionali del prodotto (e le conseguenti garanzie d'uso), con la capacità/possibilità del produttore (progettista, fornitore di componenti, assemblatore, impresa di costruzioni) di realizzarle, garantendo le prestazioni dichiarate ed attese".

2010 - redattore: GA

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