E’ bene inoltre chiarire che l’accordo non è obbligatorio: il turista che non si riterrà soddisfatto dell’importo concordato potrà rivolgersi ad altri percorsi e naturalmente sarà libero di ricorrere al giudice autonomamente; inoltre si è stabilito che i danni più gravi, come quelli riguardanti le lesioni fisiche, i deceduti e i dispersi, saranno oggetto di separata trattativa vista la delicatezza di queste situazioni.
Infine, una ulteriore vittoria riguarda i turisti che avevano prenotato crociere in giro per il mondo e che, legittimamente, hanno manifestato l’intenzione di annullare il viaggio “per paura”: l’accordo stabilisce la libertà di disdire le prenotazioni con rimborso integrale di quanto pagato (la richiesta va fatta entro il 7 febbraio).
Fonte: www.consumatori.it
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