giovedì 17 novembre 2011

Multe con il Telelaser: valide anche senza scontrino o la foto

Con l'ordinanza n. 23212, depositata l'8.11.2011 dalla sezione seconda della Corte di Cassazione, i Giudici di Legittimità prendono di nuovo una posizione "conservativa" sulle multe elevate con apparecchi elettronici per la rilevazione della velocità. La mancanza di scontrino nel caso di violazione dei limiti di velocità accertata con Telelaser, nella versione che non scatta fotografie, può ben essere superata dalla presenza dell'agente che fa il verbale.

Se la mancanza di agenti sulle postazioni autovelox ha generato in passato montagne di ricorsi, ora la Cassazione da valore alla presenza degli operatori delle forze dell'ordine sul luogo della rilevazione. Nel caso al vaglio della Corte, il Giudice di Pace di Massa aveva accolto il ricorso di un verbalizzato, che si era visto comminare la sanzione per eccesso di velocità (dell'art. 142, 9° comma C.d.S.) sulla base di un accertamento con Telelaser (ricordiamo che il Telelaser è uno strumento che deve essere sempre usato da un agente e quindi non è un apparecchio automatico). Questo perchè, a richiesta del ricorrente, l'accertatore non aveva prodotto lo scontrino contenente i dati relativi alla trasgressione. Come fa, dice il Giudice di Pace, il trasgressore a contestare una rilevazione automatica di velocità che non può esaminare? I Giudici di legittimità sovvertono ora il responso del Giudice di Pace ritenendo invece che proprio la presenza sul posto di personale di servizio della polizia stradale, rende certa la trasgressione addirittura "fino a querela di falso", perché "l'attestazione del personale di servizio ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica". Era quindi solo con una querela di falso, atto ulteriore rispetto al ricorso al Giudice di Pace, che il trasgressore avrebbe potuto impugnare il verbale che lo sanzionava.
La querela di falso impone, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., la competenza del Tribunale in composizione collegiale. Questo significa che il trasgressore dovrà impugnare la sanzione davanti al Giudice di Pace e proporre la querela di falso, ma il Giudice di Pace, riconoscendosi incompetente a giudicare della querela di falso, dovrà sospendere il procedimento e trasmettere gli atti al Tribunale competente. Questo significa che il trasgressore dovrà obbligatoriamente munirsi di avvocato, farlo lavorare rischiando sul piano economico, nonché attendere tempi molto più lunghi per il procedimento di annullamento dell'infrazione. Non solo, c'è da chiedersi come il presunto trasgressore potrà provare che quanto affermato dall'agente verbalizzante non sia vero. Fuori dai casi macroscopici, risulta infatti impensabile che l'automobilista sanzionato riesca a fornire la prova che l'agente si è sbagliato.

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