"La soluzione alternativa delle controversie è di casa quando il
cittadino si rivolge alle associazioni dei consumatori". È quanto
dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale
Consumatori (UNC), commentando la sentenza della Corte Costituzionale
che, accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata
dal T.A.R. Lazio, ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per
eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella
parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
"Non ha senso rivolgersi ad un avvocato e tantomeno ad un giudice quando
la somma in contestazione è di poche decine o centinaia di euro: le
associazioni -conclude Massimiliano Dona- sono al servizio dei cittadini
ed operano gratuitamente per chi è iscritto (o decide di farlo versando
la quota di 35 Euro)".
Invitiamo i cittadini che abbiano vertenze con le società telefoniche
(Telecom, Tim, Vodafone, H3G, Fastweb, Wind, Teletu), con i fornitori di
energia domestica (Enel, Eni, Sorgenia, Edison), con le Poste e con
Alitalia, Ania, Banca Intesa Sanpaolo, Cepu, Monte dei Paschi, Unicredit
a rivolgersi al nostro sportello locale in P.zza San Michele, 2 a Cremona, per temi e orari consultare il sito sul sito www.consumatoricremona.it
per risolvere senza costi ogni tipo di vertenza grazie alle
procedure di conciliazione attivate dall'Unione Nazionale Consumatori
con le citate imprese”.
Fonte: www.consumatori.it
mercoledì 24 ottobre 2012
martedì 23 ottobre 2012
I costi di disattivazione sono dovuti?
Secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 3, della legge n.40/2007 i
costi di disattivazione, nel settore della telefonia, sono dovuti se i suddetti sono stati
preventivamente sottoposti alla verifica e approvazione dell’Autorità e
succesivamente comunicati al cliente, con contratto già in
essere, quest'ultimo avrà la facoltà di esercitare il diritto di
recedere dal contratto senza alcun costo entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione contenente l’avviso di modifica delle predette
condizioni.
Ma gli operatori utilizzano metodi idonei alla comunicazione della variazione contrattuale? Spesso no, lo dimostrano le molte delibere dell'Agcom, l'ultima in ordine di tempo è la n. 84/12/CIR dove l'operatore telefonico Tiscali viene obbligato a rimborsare i costi di disattivazione al proprio cliente, che aveva deciso di rescindere il contratto, nonostante avesse regolarmente sottoposto a verifica ed approvazione dell'Autorità i propri costi e li avesse regolarmente pubblicati sul proprio sito.
Per concludere i costi di disattivazione sono dovuti se sono stati approvati dall'autorità garante, sono stati comunicati con mezzi idonei (esempio raccomandata A/R) ed è stato garantito il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione del cliente.
Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org
Ma gli operatori utilizzano metodi idonei alla comunicazione della variazione contrattuale? Spesso no, lo dimostrano le molte delibere dell'Agcom, l'ultima in ordine di tempo è la n. 84/12/CIR dove l'operatore telefonico Tiscali viene obbligato a rimborsare i costi di disattivazione al proprio cliente, che aveva deciso di rescindere il contratto, nonostante avesse regolarmente sottoposto a verifica ed approvazione dell'Autorità i propri costi e li avesse regolarmente pubblicati sul proprio sito.
Per concludere i costi di disattivazione sono dovuti se sono stati approvati dall'autorità garante, sono stati comunicati con mezzi idonei (esempio raccomandata A/R) ed è stato garantito il diritto di recesso gratuito entro 30 giorni dalla ricezione del cliente.
Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org
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