mercoledì 13 aprile 2011

GLI AUTOVELOX REDDITIZI

Quando gli autovelox diventano strumenti in mano ai Comuni per fare cassa e non per punire chi sbaglia, i consumatori devono sapere come difendersi.

Il Codice della Strada prevede, in via generale, l’obbligo di contestazione immediata della sanzione.

Tale obbligo è, dunque, vigente anche per le sanzioni legate al superamento del limite di velocità accertate mediante autovelox, ad esclusione delle infrazioni rilevate su autostrade, superstrade e nelle altre strade dove non è possibile fermare il trasgressore in condizioni di sicurezza per gli agenti e per gli altri automobilisti: tale ultima circostanza deve essere valutata dal Prefetto competente che deve emettere un decreto nel quale individuare tratti di strada con le predette caratteristiche e, quindi, nei quali sia possibile utilizzare autovelox senza necessità della contestazione immediata.

Tali elementi (ivi compreso il Decreto Prefettizio) devono essere dettagliatamente indicati sul verbale di contestazione a pena di nullità di tutto l’accertamento. Purtroppo, sempre a causa dello sfruttamento degli autovelox ai fini di rimpinguare le entrate dei Comuni, i temuti congegni vengono piazzati in punti strategici come ad esempio su strade dritte e/o con lunghe discese, dove è facile superare il limite di velocità.

Ricordiamo, inoltre, che ogni postazione munita di apparecchiatura di rilevamento della velocità (autovelox, tele laser, ecc.) deve essere preventivamente segnalata in maniera adeguata: anche di tale indispensabile preventiva (rispetto al punto nel quale è posizionato l’apparecchio) segnalazione si deve dare indicazione nel verbale di accertamento.

Al fine di consentire una verifica sulla correttezza degli accertamenti eseguiti e sulla legittimità dei verbali di contravvenzione ricevuti, riteniamo utile indicare i dati essenziali che un verbale di accertamento di sanzione rilevata con apparecchiatura autovelox, telelaser, o similare deve contenere (risulta escluso da tali indicazioni l’accertamento eseguito mediante il sistema c.d. TUTOR, in quanto basato sul calcolo della velocità media):

1. i dati personali del proprietario e/o del trasgressore, i dati relativi alla esatta località e data dell’accertamento, oltre ai dati relativi al veicolo sanzionato;

2. modello di apparecchio usato e relativo numero di matricola;

3. tollerabilità di errore in percentuale dello strumento;

4. preventiva verifica della funzionalità del rilevatore;

5. preventiva segnalazione della postazione e tipo di segnaletica utilizzata;

6. omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici);

7. il provvedimento prefettizio che individua le strade diverse da autostrade e superstrade, nella quali, quindi, sarà possibile evitare la contestazione immediata.

L’assenza di una sola di queste informazioni potrebbe giustificare un ricorso, che potrà eventualmente essere presentato innanzi al Giudice di pace ovvero al Prefetto (sempre entro 60 giorni). Importante è anche controllare che la notifica del verbale sia tempestiva, ricordando che la notifica deve avvenire – a pena di nullità – entro 90 giorni dalla rilevazione dell’infrazione.

Nel caso il Prefetto respinga il ricorso (ha 150/180 giorni per farlo), la multa originaria si raddoppia ma si hanno ulteriori 30 giorni (decorrenti dalla data di notifica dell’Ordinanza-ingiunzione) per impugnare il provvedimento prefettizio davanti al Giudice di Pace. Importante: per presentare ricorso contro una multa è necessario non pagare la sanzione.

Al Prefetto il ricorso va presentato (o inviato tramite raccomandata A/R) all’ufficio o comando che ha irrogato la sanzione (Polizia stradale, Polizia locale, Carabinieri ecc.) ovvero direttamente alla Prefettura, e deve recare anche l’intestazione “Ricorso al Prefetto”: se viene presentato all’ufficio che ha irrogato la sanzione, l’ordinanza prefettizia dovrà essere emessa entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso; se viene presentato direttamente alla Prefettura, l’ordinanza dovrà essere emessa entro 150 giorni.

Quello al Giudice di Pace (competente territorialmente è il Giudice di Pace del luogo dove è stata rilevata l’infrazione), va presentato presso la cancelleria dello stesso; il ricorso può anche essere inviato per posta tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (ecco un esempio di ricorso al Giudice di Pace). Inoltre, se la multa subita è stata rilevata in uno dei 146 Comuni recentemente oggetto dell’inchiesta sugli autovelox truccati, si potrà inserire tra i motivi di ricorso la non attendibilità dell’apparecchiatura utilizzata.

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