sabato 31 luglio 2010

Contratti di credito ai consumatori, nuove norme

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri prescritti, per il recepimento della direttiva europea 2008/48, in materia di contratti di credito ai consumatori e di modifiche al Titolo VI del Testo unico bancario, per una più rigorosa disciplina dei soggetti che operano nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Il recepimento della direttiva è stato oggetto nei giorni scorsi di diversi pareri, da quello dell'ABI in audizione in Senato, alle osservazioni della Fiaip, la Federazione Agenti Immobiliari professionali, al parere presentato dal Movimento Difesa del Cittadino in Commissione Finanze del Senato: "In linea di massima diamo un parere positivo sullo schema di decreto legislativo", scriveva l'Associazione che tuttavia richiamava " l'attenzione del Parlamento sulla necessità di mantenere il testo del Decreto Legislativo quanto più aderente possibile al testo della Direttiva".

Cosa prevede la direttiva europea? C'è il diritto di recesso: "Il consumatore - si legge nell'articolo 14 - dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio: a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma".

C'è la possibilità di rimborsare anticipatamente l'importo dovuto. Si legge all'articolo 16 della direttiva: "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo". Inoltre "gli Stati membri possono prevedere che il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10 000 EUR in dodici mesi".

La direttiva prevede inoltre obblighi di informazione precontrattuali da fornire al consumatore: "Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito". La direttiva prevede anche una regolamentazione dei mediatori creditizi: "Gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano controllati da un organismo o da un'autorità indipendente da istituzioni finanziarie o siano oggetto di una regolamentazione".

2010 - redattore: BS

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