martedì 11 settembre 2007

Il Condominio è...un "consumatore"!

La figura giuridica del Condominio ( = forma particolare ed anomala di Comunione...) cui lo Stato ha attribuita la funzione di "sostituto d'imposta" ( con tutti gli "incombenti fiscali" conseguenti...) è - per la Corte di Cassazione ( sentenza 10086/2001) contemproaneamente da considerare ad ogni effetto semplice "consumatore", cui resta quindi applicabile in toto la normativa di cui al Codice del Consumo ( decreto legislativo 206/2005).
In particolare l'aspetto ( = conseguenza!...) di maggior rilievo è che - ai sensi degli artt. 139 e 140 del Codice del Consumo - le associazioni dei consumatori possono agire in giudizio a tutela dei condòmini singoli consumatori per inibire atti e comportamenti lesivi nei loro confronti. (SdC-sett.2007), essendo l'amministratore solamente un "mandatario"che rappresenta persone fisiche. I contratti firmati dall'amministratore non sono infatti vincolanti per il soggetto che ha materialmente apposta la firma, bensì per i singoli condòmini "consumatori" a tutti gli effetti...
E quindi anche per il "foro competente",il diritto di ripensamento, le clausole vessatorie, etc.etc.

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