E’ stata infatti prorogata al 31 luglio 2012 la possibilità per i consumatori di sospendere la rata del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora sussistano specifiche condizioni.
La richiesta può essere presentata nel caso in cui l’intestatario del finanziamento (oppure a uno dei contestatari) abbia subito, entro il 30 giugno 2012, uno dei seguenti eventi:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (es. CIG, CIGS).
- sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo, comprese eventuali rate scadute e non pagate (ritardo non superiore a 180 giorni);
- nessun interesse di mora per il periodo di sospensione;
- non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;
- non possono essere richieste dalla banca garanzie aggiuntive.
Per beneficiare del “piano famiglie”, è sufficiente rivolgersi allo sportello del proprio Istituto di Credito entro il 31 luglio 2012.
Autore: Roberto Bellucci
Data: 20 aprile 2012
Fonte: www.consumatori.it