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mercoledì 5 dicembre 2012

Le 10 regole d'oro per un reclamo perfetto

Spesso, quando si deve sporgere un reclamo per un disservizio, sia verso un operatore telefonico o, più in generale, verso un qualsiasi fornitore di
servizi, è bene rispettare dieci regole fondamentali in quanto spesso dei
piccoli errori possono invalidare le nostre richieste seppur valide. Portiamo ad esempio una recenta delibera del Co.re.com. del Lazio dove viene rigettata l'istanza proposta da un utente contro Sky Italia S.r.l., colpevole a suo dire di mancata erogazione del servizio, proprio perchè il reclamo non è stato eseguito correttamente ed era alquanto lacunoso, motivo per cui è stato rigettato dai Responsabili del procedimento senza entrare nel merito dell'istanza stessa.
Ecco quindi le dieci regole da rispettare alla lettera per produrre un reclamo volto ad ottenere, con maggiore probabilità, un risultato in prima battuta e che sia inattacabile in caso di utlizzo dello stesso in sede di conciliazione o altro procedimenti siano essi extragiudiziali o giudiziali:
  1. Non scrivere il reclamo a mano, per evitare che
    venga dichiarato illeggibile;
  2. Specificare sempre i dati di chi presenta il reclamo ovvero dell'intestario del contratto, il nome e cognome, la residenza, il codice cliente o il numero della linea o della fornitura;
  3. specificare chiaramente il motivo del reclamo, in poche parole e senza commenti (esempio: la linea 037200000 è sospesa per guasto dal 01/01/2012);
  4. specificare se sono stati effettuati reclami tramite call center, fax o mail e quando;
  5. specificare chiaramente le richieste (esempio: ripristino della linea telefonica)
  6. specificare chiaramente se si richiedono indennizzi (esempio: si richiedono indennizzi come da contratto per mancanza di servizio dal 01/01/2012 sino alla risoluzione del guasto);
  7. Firmare ed effettuare subito copia del reclamo
  8. Inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo specificato nel contratto/carta disservizi negli articoli relativi ai reclamo, se non presente lì negli articoli relativi alle comunicazioni tra i contraenti, se non presente nemmeno lì va inviato alla sede legale.
  9. Allegare copia del documento d'identità come autocertificazione della propria identità
  10. Mantenere tutta la documentazione in luogo sicuro

Alla pagina modulistica potrete trovare alcuni reclami già preimpostati.

Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org

lunedì 23 aprile 2012

Come sospendere il mutuo

Le famiglie che oggi si trovano in difficoltà finanziaria possono usufruire delle facilitazioni previste dal  “piano famiglie”, accordo recentemente rinnovato tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e alcune associazioni dei consumatori tra cui la nostra Unione Nazionale Consumatori.
E’ stata infatti prorogata al 31 luglio 2012 la possibilità per i consumatori di sospendere la rata del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, qualora sussistano specifiche condizioni.
La richiesta può essere presentata nel caso in cui l’intestatario del finanziamento (oppure a uno dei  contestatari) abbia subito, entro il 30 giugno 2012, uno dei seguenti eventi:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (es. CIG, CIGS).
Ma quali sono i vantaggi per il consumatore? Possiamo riassumerli così:
  • sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate del mutuo, comprese eventuali rate scadute e non pagate (ritardo non superiore a 180 giorni);
  • nessun interesse di mora per il periodo di sospensione;
  • non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;
  • non possono essere richieste dalla banca garanzie aggiuntive.
Per poter accedere al “piano famiglie”, è bene ricordare che l’intestatario del mutuo non deve avere un reddito imponibile superiore a € 40.000 annui ed il mutuo non deve essere di importo superiore a € 150.000.
Per beneficiare del “piano famiglie”, è sufficiente rivolgersi allo sportello del proprio Istituto di Credito entro il 31 luglio 2012.

Autore: Roberto Bellucci
Data: 20 aprile 2012
Fonte: www.consumatori.it

mercoledì 21 dicembre 2011

Consumatori indebitati: c'è un aiuto

Il Consiglio dei Ministri che si è riunito venerdì scorso ha approvato, tra l’altro, un decreto-legge sul sovra indebitamento. Attraverso il provvedimento, viene data una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. A questi soggetti viene, infatti, offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi. Le norme introducono, per la prima volta in Italia, un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti. Il piano può prevedere una moratoria di un anno per il pagamento dei creditori estranei quando il piano stesso è idoneo ad assicurarne il pagamento alla scadenza del nuovo termine e quando la moratoria non riguarda il pagamento dei titolari di crediti non pignorabili. Nella documentazione da allegare, il consumatore deve inserire le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e gli atti di disposizione del patrimonio degli ultimi 5, mentre l’imprenditore dovrà produrre le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi.

E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore), mentre decisivo è il ruolo svolto dai neocostituiti organismi di composizione della crisi, che, composti da professionisti in possesso di adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono l’attuazione. La domanda va presentata al tribunale del luogo dove ha sede o residenza il debitore. Il giudice unico, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità e di fattibilità della proposta fissa una finestra di 120 giorni per mettere il patrimonio del debitore al riparo da azioni esecutive individuali o da sequestri conservativi.

Sono previste alcune correzioni alla disciplina della mediazione, per potenziarne l’utilizzo; una modifica alle norme sull’istanza di prelievo per eliminare alcune distorsioni verificatesi nella prassi; la fissazione di un limite alle spese liquidabili per le controversie davanti ai giudici di pace per le quali non e’ richiesta l’assistenza di un difensore. Questa norma e’ volta ad eliminare il contenzioso seriale che spesso grava su tali uffici con gravi conseguenze in termini di costi e carichi di lavoro.

E’ prevista inoltre una proroga di un anno per i magistrati onorari in servizio, tenuto conto, da un lato, della necessità di procedere alla riforma organica della magistratura onoraria, dall’altro di completare l’attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

(fonte: Helpconsmatori.it)

lunedì 21 novembre 2011

Isvap e Consumatori: no a polizze abbinate a mutui

Boom delle delle polizze assicurative, non obbligatorie, abbinati ai mutui bancari e finanziari il cui costo però è decisamente superiore a quello che il consumatore si trova a pagare per le stesse polizze quando vengono sottoscritte al di fuori delle convenzioni assicurative stipulate dalle banche. L'Isvap ha deciso di emanare una norma che prevede il divieto per le banche di assumere contemporaneamente il ruolo di erogatrici dei mutui, distributrici e beneficiarie delle polizze ad essi connesse.

È quanto emerge dall'incontro che oggi l'Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) ha avuto con le associazioni dei Consumatori, convocate per parlare proprio della questione delle polizze assicurative abbinate a mutui bancari e finanziamenti e dei problemi relativi all'elevato livello delle commissioni praticate dagli istituti di credito, nonché alla trasparenza dei prodotti.

L'obiettivo dell'Isvap e dei Consumatori è comune: i premi delle polizze "sono 'abnormi' e 'penalizzanti' per i consumatori e pertanto è urgente mettere in atto tutte le misure necessarie a creare le condizioni per una loro significativa riduzione".

"In questa ottica - secondo quanto espresso in un comunicato congiunto - le Associazioni dei Consumatori hanno condiviso e appoggiato la norma Isvap di prossima emanazione che prevede il divieto per le banche di assumere contemporaneamente il ruolo di erogatrici dei mutui, distributrici e beneficiarie delle polizze ad essi connesse, nel presupposto che gli istituti di credito si trovino in una situazione oggettiva di conflitto d'interesse".

Si tratta di una vicenda che si trascina da tempo, ricorda l'Autorità, "dopo l'insuccesso dell'iniziativa di autoregolamentazione operata da Abi e Ania e l'annullamento per vizio procedurale di un primo regolamento da parte del Tar". Il mercato delle coperture assicurative legate ai mutui e finanziamenti ammonta a 2,5 miliardi di euro annui, l'80% del quale in mano alle banche; una recente indagine dell'Isvap (aprile 2011) relativa al 2010 ha accertato che il livello medio delle commissioni praticate dalle banche ai clienti raggiunge tuttora il 44% con punte fino all'80%, valori multipli rispetto a quanto il consumatore si trova a pagare per le stesse polizze quando sottoscritte al di fuori delle convenzioni assicurative stipulate dalle banche.

venerdì 4 novembre 2011

La BCE taglia i tassi interessi dello 0,25%

La Bce ha tagliato i tassi d’interesse dello 0,25%. Il tasso di riferimento scende quindi all’1,25%, quello sui depositi allo 0,50% e quello sugli impieghi al 2%. Lo ha annunciato il neo presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa a Francoforte. Alla luce di questa decisione, le associazioni dei consumatori sottolineano di “apprezzare tale decisione della Bce e si aspettano un ulteriore taglio nella prossima riunione, con l’inflazione nell’area euro che non costituisce un pericolo al contrario della crisi finanziaria e del credit crunch” e sottolineano che ora “aspettano al varco il neo Governatore di Bankitalia Ignazio Visco che dovrà garantire un’attenta vigilanza sulle banche, per evitare che tale taglio di un quarto di punto, venga incamera

to dai banchieri e non possa trasferirsi allo sportello con analoga velocità di quanto non avvenga con l’aumento dei tassi”. “La decisione Bce di tagliare tutti i tassi dello 0,25%, con quello fisso di rifinanziamento che scende all’1,25%, quello sui depositi passa allo 0,50% e quello marginale al 2%, deve produrre una boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese indebitate, e per i mutuatari che potranno risparmiare sui nuovi mutui (ma anche su quelli vecchi, con una diminuzione della rata di 12-13 Euro al mese per mutui di 100.000 Euro) o pagare di meno sui prestiti indicizzati, essendo intollerabile nell’attuale di grave crisi economica la doppia velocità, lepri o tartarughe a seconda della mera convenienza dei banchieri”.

mercoledì 26 ottobre 2011

Aiazzone, una trattativa difficile

Sono circa 3000 i consumatori coinvolti nel fallimento di Aiazzone tra chi non ha ricevuto alcun mobile e chi ne ha ricevuti solo una parte. La società Fiditalia rimborserà chi non ha ricevuto nulla e agli altri propone una riduzione forfettaria del 10% del finanziamento. Naturalmente si invitano i consumatori a non accettare quest'offerta se il danno da loro subito è maggiore del 10%.

Aiazzone, pur sapendo di essere sull'orlo della bancarotta, ha perseverato ad ad ingannare i consumatori vendendo loro prodotti che non avrebbero mai ricevuto. Dicevamo che ad oggi risultano circa 3000 consumatori coinvolti nel fallimento di Panmedia, la società torinese proprietaria del marchio Aiazzone; tra questi c'è chi non ha ricevuto alcun mobile e chi, invece, ne ha ricevuti soltanto alcuni. C'è chi ha acceso un finanziamento e chi ha pagato in contanti, direttamente al venditore, una caparra del valore di 200 euro o anche di 1000. Questi casi riceveranno un trattamento differente.

Dall'incontro che si è svolto due giorni fa tra le Associazioni dei consumatori e Fiditalia, la società di credito al consumo con cui la maggior parte dei clienti ha acceso un finanziamento, è emerso che circa 2000 delle 3000 vittime avranno diritto al risarcimento delle rate pagate, poiché non hanno ricevuto alcun mobile. Negli altri casi le consegne sono state parziali e per 541 consumatori non ci sono i presupposti per la restituzione delle rate né quelli per una rinegoziazione del finanziamento.

Rimangono 500 persone che dovrebbero restare scoperte forse perché non hanno ancora mandato nessuna lettera di reclamo o perché non riescono a dimostrare il danno subito. Ma si ricorda che l'onere della prova non grava sui consumatori, sarà pertanto Panmedia che tramite le bolle di consegna, ha la documentazione necessaria per valutare le singole posizioni. Per i casi di consegne parziali, dicevamo, Fiditalia ha proposto un'alternativa: l'abbattimento del 10% dell'importo totale del finanziamento. Ma questo non può essere valido per tutti i casi; cioè se un consumatore ha subito un danno maggiore del 10% è giusto che gli venga rimborsato il reale valore di tutti i mobili non consegnati. Si invita, chi si trovasse in tale situazione, a rivolgersi ai legali dell'Associazione.

giovedì 6 novembre 2008

Mutui: ridurre immediatamente rate

"L’abbassamento del tasso della Bce di mezzo punto percentuale deve tradursi immediatamente nella riduzione dei tassi applicati ai mutui, che potrebbe significare per un mutuo di 150.000 euro un risparmio di circa 40/45 euro in meno al mese". E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori.
"Il Fondo Monetario Internazionale prevede per l'Italia una contrazione dell'economia dello 0,2% quest'anno e dello 0,6% del 2009. Di fronte a questi scenari preoccupanti ed in considerazione delle pesanti ripercussioni che colpiscono i redditi di milioni di famiglie – conclude Dona - chiediamo che il Governo inviti le banche a consentire la trasformazione gratuita dei mutui a tasso variabile in mutui agganciati al tasso Bce".

martedì 2 settembre 2008

Parliamone con calma!....

Mutui: al via la rinegoziazione

Roma, 01 – “La rinegoziazione dei mutui da tasso fisso a tasso variabile prevista per i prossimi tre mesi è una buona notizia per più di un milione di famiglie italiane impegnate col mutuo, ma bisogna fare attenzione alla trasparenza e alla complessità delle varie proposte, che dovranno essere valutare attentamente”.
È quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il via alla proposta di rinegoziazione, rivolta a coloro che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile prima del 29 maggio 2008.
“Nei prossimi tre mesi – osserva Dona – assisteremo ad un vero e proprio assalto agli sportelli delle banche per ricevere notizie più dettagliate. Il fulcro dell’operazione – spiega Dona - sta nella trasformazione del mutuo da variabile a fisso con l'accensione di un conto di finanziamento accessorio a tasso praticamente variabile da estinguere dopo la scadenza naturale del mutuo-base”.

giovedì 22 maggio 2008

Il nostro Segretario Generale prende atto e si domanda...

“Il provvedimento che riguarda i mutui, inserito nel decreto legge sugli interventi in materia economica approvato dal Consiglio dei Ministri, potrebbe consentire ai consumatori di risparmiare sull’importo della rata mensile”.
A dichiararlo è l’Unione Nazionale Consumatori che spera non si tratti solo di una enunciazione ad effetto e che per questo si domanda: la richiesta di rinegoziazione del mutuo sarà obbligatoria per la banca o facoltativa come già accade con la legge Bersani? Chi ha già rinegoziato un mutuo in base al decreto Bersani che opportunità avrà? Chi ha dovuto surrogare il mutuo perché la banca ha rifiutato la rinegoziazione come verrà coinvolto?
Per contribuire a fare chiarezza su queste ed altre questioni, l’Unione Consumatori chiede di partecipare al tavolo negoziale che sarà istituito da Abi e Governo per la stesura della Convenzione che renderà operativo il decreto.

mercoledì 18 luglio 2007

Il costo del denaro preso a prestito

Nei gg. scorsi il Presidente di Federconsumatori di Cremona, Zilioli, ha giustamente lamentato che oggi i consumatori sono tartassati dagli interessi bancari...
Val la pena ricordare che sin dal 2005 lo scrivente Comitato di Cremona aveva organizzato proprio sul tema del Credito al Consumo una Tavola Rotonda, in cui si fornirono tutte le "dritte" necessarie ed opportune per non venir travolti da situazioni poi ingovernabili....
Comunque, meglio tardi che mai!

sabato 7 luglio 2007

Un fermo alle spese notarili?

Attenzione, importante!
La ns/ sede nazionale ci comunica che dal 3 giugno u/s è entrata in vigore la norma che prevede l'obbligo della CANCELLAZIONE AUTOMATICA DELLE IPOTECHE SULLA CASA PAGATA CON UN MUTUO...
Presso la sede del Comitato potranno esser fornite maggiori dettagli, ma sin d'ora è importante sapere che ora - in base all'art.13 della legge n° 40 del 2007- PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 29 MAGGIO 2007 - ad estinzione del mutuo avvenuta l'ipoteca s'ha da estinguere automaticamente decorsi 30 gg.
La stessa banca cioè dovrebbe comunicare l'avvenuta estinzione (=ossia il totale pagamento di tutte le rate e relative spese del Mutuo...) alla Conservatoria dei Rgistri Immobiliari, per cui non è più necessario andare dal Notaio e spendere altri denari!...
LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESTINZIONE DEL MUTUO INFATTI PUò AVVENIRE SOLAMENTE CON DOCUMENTAZIONE CARTACEA. ED A TALE SCOPO E'STATO ISTITUITO UN "REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI",OVE VENGONO RACCOLTE TUTTE LE COMUNICAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI FINANZIARI CON RELATIVE QUIETANZE DI PAGAMENTO...
Dal che consegue che la selva della burocrazia diventa sempre più fitta; ma, questa volta però c'è un concreto e sostanzioso vantaggio per il cittadino!
Cremona, li 05.07.2007