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mercoledì 5 dicembre 2012

Le 10 regole d'oro per un reclamo perfetto

Spesso, quando si deve sporgere un reclamo per un disservizio, sia verso un operatore telefonico o, più in generale, verso un qualsiasi fornitore di
servizi, è bene rispettare dieci regole fondamentali in quanto spesso dei
piccoli errori possono invalidare le nostre richieste seppur valide. Portiamo ad esempio una recenta delibera del Co.re.com. del Lazio dove viene rigettata l'istanza proposta da un utente contro Sky Italia S.r.l., colpevole a suo dire di mancata erogazione del servizio, proprio perchè il reclamo non è stato eseguito correttamente ed era alquanto lacunoso, motivo per cui è stato rigettato dai Responsabili del procedimento senza entrare nel merito dell'istanza stessa.
Ecco quindi le dieci regole da rispettare alla lettera per produrre un reclamo volto ad ottenere, con maggiore probabilità, un risultato in prima battuta e che sia inattacabile in caso di utlizzo dello stesso in sede di conciliazione o altro procedimenti siano essi extragiudiziali o giudiziali:
  1. Non scrivere il reclamo a mano, per evitare che
    venga dichiarato illeggibile;
  2. Specificare sempre i dati di chi presenta il reclamo ovvero dell'intestario del contratto, il nome e cognome, la residenza, il codice cliente o il numero della linea o della fornitura;
  3. specificare chiaramente il motivo del reclamo, in poche parole e senza commenti (esempio: la linea 037200000 è sospesa per guasto dal 01/01/2012);
  4. specificare se sono stati effettuati reclami tramite call center, fax o mail e quando;
  5. specificare chiaramente le richieste (esempio: ripristino della linea telefonica)
  6. specificare chiaramente se si richiedono indennizzi (esempio: si richiedono indennizzi come da contratto per mancanza di servizio dal 01/01/2012 sino alla risoluzione del guasto);
  7. Firmare ed effettuare subito copia del reclamo
  8. Inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo specificato nel contratto/carta disservizi negli articoli relativi ai reclamo, se non presente lì negli articoli relativi alle comunicazioni tra i contraenti, se non presente nemmeno lì va inviato alla sede legale.
  9. Allegare copia del documento d'identità come autocertificazione della propria identità
  10. Mantenere tutta la documentazione in luogo sicuro

Alla pagina modulistica potrete trovare alcuni reclami già preimpostati.

Autore: Marco Rezzi
Fonte: www.conciliatel.org

giovedì 18 marzo 2010

CONSUMI: garanzia post-vendita, questa sconosciuta

Che ci sia ognun lo dice; dove sia, niun lo sa?

“E’ inaccettabile che in Italia il commercio al dettaglio trascuri sistematicamente le norme sulla garanzia post-vendita”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati raccolti dal sito www.consumatori.it che vedono primeggiare il mancato rispetto da parte dei venditori delle norme sulla garanzia previste dal Codice del Consumo.

Si discuterà anche di questo nel corso dell’incontro che si terrà domani, a partire dalle ore 14, presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali di Gioia del Colle (Bari) in occasione della quarta edizione delle “Giornate sui contratti”, che quest’anno avranno come oggetto proprio la tutela dei consumatori nella vendita di beni di consumo.

L’iniziativa, promossa dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali (direttore prof. Antonio Barone), dalla Facoltà di Giurisprudenza (preside prof. Roberto Martino) e dalla Sezione Giuridica della Biblioteca dell’Università “LUM Jean Monnet”, sarà coordinata dal prof. Francesco Ricci e vedrà la partecipazione dell’Avv. Massimiliano Dona che terrà una lezione sul tema.

L’incontro coinciderà anche con l’avvio di un ciclo di “Letture con gli autori” promosse dalla Biblioteca d’Ateneo, alla presenza di autori e co-autori di pubblicazioni sull’argomento prescelto.